Capo II
Art. 9
In vigore dal 21 mar 1998
1. L' del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:
". (Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario). - Il tribunale ordinario:
a) esercita la giurisdizione in primo grado e in appello, contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace, in materia civile;
b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale;
c) esercita le funzioni di giudice tutelare;
d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-9