Sez. V

Art. 43

In vigore dal 21 mar 1998
1. Il funzionamento dell'ufficio del pretore, per l'espletamento della attività di cui all', è assicurato mediante applicazione, anche a tempo parziale, di magistrati addetti al tribunale e mediante utilizzazione dei locali e delle attrezzature di quest'ultimo. 2. Il presidente del tribunale designa con decreto i magistrati applicati all'ufficio del pretore incaricati della trattazione dei singoli procedimenti, indicando i giorni in cui essi tengono udienza, in modo che sia assicurata, di norma, la definizione dei procedimenti da parte degli stessi magistrati ai quali erano in precedenza assegnati. Il decreto è trasmesso, previo parere del consiglio giudiziario, al Consiglio superiore della magistratura. 3. Per un tempo definito e non in via esclusiva è disposta l'applicazione del personale amministrativo in servizio presso il tribunale necessario al funzionamento dell'ufficio del pretore della sede circondariale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-43

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Art. 43 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo