Sez. VI

Art. 48

In vigore dal 21 mar 1998
1. Nelle sezioni distaccate di tribunale la cui circoscrizione comprende l'intero territorio di una o più soppresse sezioni distaccate di pretura, è mantenuto l'ufficio del pretore per la definizione dei procedimenti pendenti alla data di efficacia del presente decreto ai quali continuano ad applicarsi le norme anteriormente vigenti. 2. Il funzionamento dell'ufficio del pretore presso le sezioni distaccate del tribunale è assicurato mediante applicazione, anche a tempo parziale, dei magistrati addetti alla sezione distaccata del tribunale e con l'utilizzazione dei locali, del personale e delle attrezzature di quest'ultima. 3. Il presidente del tribunale designa con decreto i magistrati applicati all'ufficio del pretore incaricati della trattazione dei singoli procedimenti, indicando i giorni in cui essi tengono udienza, in modo che sia assicurata, di norma, la definizione dei procedimenti da parte degli stessi magistrati ai quali erano in precedenza assegnati. Il decreto è trasmesso, previo parere del consiglio giudiziario, al Consiglio superiore della magistratura. 4. Se la circoscrizione di una soppressa sezione distaccata della pretura circondariale non è interamente compresa nella circoscrizione di una sezione distaccata del tribunale, i procedimenti di cui al comma 1 sono definiti dall'ufficio del pretore della sede circondariale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-48

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Art. 48 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo