Sez. II
Art. 39
In vigore dal 21 mar 1998
1. Le disposizioni dell' si osservano, in quanto compatibili, anche nell'attribuzione dei posti di organico ai singoli tribunali e nella loro copertura, relativamente ai giudici incaricati in via esclusiva della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di assistenza e previdenza obbligatorie.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-39