Sez. II

Art. 39

In vigore dal 21 mar 1998
1. Le disposizioni dell' si osservano, in quanto compatibili, anche nell'attribuzione dei posti di organico ai singoli tribunali e nella loro copertura, relativamente ai giudici incaricati in via esclusiva della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di assistenza e previdenza obbligatorie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-39

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 39 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo