Capo VIISez. I

Art. 34

In vigore dal 21 mar 1998
1. I magistrati già assegnati alle preture e alle procure della Repubblica presso la pretura circondariale entrano di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze. 2. L'assegnazione prevista dal comma 1 non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede ai sensi dell', terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, nè costituisce trasferimento ad altri effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall' del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dall' della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall' della legge 19 febbraio 1981, n. 27. Sono tuttavia fatti salvi i diritti attribuiti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, alle condizioni ivi stabilite, nel caso di fissazione della residenza in una sede di servizio diversa da quella precedente determinata dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto.
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Art. 34 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo