Capo VIISez. I

Art. 36

In vigore dal 21 mar 1998
1. I magistrati delle preture e dei tribunali addetti, alla data di efficacia del presente decreto, esclusivamente alla trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, nei tribunali divisi in sezioni fanno parte della sezione incaricata della trattazione di tali controversie. 2. I magistrati indicati nel comma 1 possono chiedere il trasferimento a posti di organico della sezione lavoro della corte di appello del distretto in cui è compreso l'ufficio di appartenenza anche in deroga alle disposizioni dell' del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-36

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Art. 36 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo