Capo VI

Art. 32

In vigore dal 21 mar 1998
1. Il primo comma dell' della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente: "Decorso il termine di cui al primo comma dell', gli elenchi dei giudici popolari di corte di assise e di corte di assise di appello, i verbali ed i reclami sono trasmessi rispettivamente al presidente del tribunale del luogo ove ha sede la corte di assise e al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-32

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