Capo V

Art. 28

In vigore dal 21 mar 1998
1. L' del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente: ". (Indennità di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario). - Il trattamento economico di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario incaricati di esercitare funzioni fuori della ordinaria sede di servizio è regolato dalle norme vigenti per gli impiegati dello Stato, in quanto non modificate da norme particolari sulle trasferte giudiziarie. L'autorizzazione a risiedere altrove, prevista dal primo comma dell', è richiesta al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario. Copia del provvedimento è rimessa al Consiglio superiore della magistratura e all'interessato. Contro il diniego dell'autorizzazione l'interessato può proporre reclamo al Consiglio superiore della magistratura.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 28 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo