Capo VIISez. I

Art. 33

In vigore dal 21 mar 1998
1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è determinato il nuovo organico dei magistrati addetti ai tribunali, alle procure della Repubblica presso il tribunale e alle corti di appello con decorrenza dalla data di efficacia del presente decreto. 2. I ventiquattro posti di magistrato di cassazione previsti dall', comma 3, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e dall', comma 1, della legge 5 marzo 1991, n. 71, sono portati in aumento delle piante organiche dei presidenti di sezione di corte di appello.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-33

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Art. 33 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo