Titolo I
Art. 1
In vigore dal 21 mar 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli della Costituzione;
Visto l' della legge 16 luglio 1997, n. 254, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi diretti ad istituire, in vista di una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari, il giudice unico di primo grado;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 novembre 1997 e del 19 dicembre 1997;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati a norma dell', comma 3, della citata legge 16 luglio 1997, n. 254;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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1. L'ufficio del pretore è soppresso, fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento degli affari pendenti secondo quanto previsto dal presente decreto. Fuori dei casi in cui è diversamente disposto dal presente decreto, le relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario.
2. Nel primo comma dell' del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è soppressa la lettera b).
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-1