Titolo I

Art. 2

In vigore dal 21 mar 1998
1. L'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale è soppresso. Le relative funzioni sono trasferite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. 2. L' del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente: ". (Del pubblico ministero). - Presso la corte di cassazione, le corti di appello, i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni è costituito l'ufficio del pubblico ministero.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-2

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