Art. 1
Titolo I

Art. 1

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In vigore dal 21 mar 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli della Costituzione; Visto l' della legge 16 luglio 1997, n. 254, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi diretti ad istituire, in vista di una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari, il giudice unico di primo grado; Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 novembre 1997 e del 19 dicembre 1997; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati a norma dell', comma 3, della citata legge 16 luglio 1997, n. 254; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: . 1. L'ufficio del pretore è soppresso, fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento degli affari pendenti secondo quanto previsto dal presente decreto. Fuori dei casi in cui è diversamente disposto dal presente decreto, le relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario. 2. Nel primo comma dell' del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è soppressa la lettera b).
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