Capo VIISez. I

Art. 35

In vigore dal 21 gen 2001
1. I magistrati onorari, già addetti quali vice pretori e vice procuratori agli uffici soppressi, sono addetti di diritto ai tribunali ed alle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi, in qualità, rispettivamente, di giudici onorari e di vice procuratori onorari. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 42-ter, 42-quater, primo e secondo comma, 42-quinquies e 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come aggiunti o sostituiti dal presente decreto, si applicano ai predetti magistrati onorari alla scadenza del triennio in corso alla data di efficacia del presente decreto.

Note all'articolo

  • Il D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4, ha disposto (con l'art. 22, comma 2-bis) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le disposizioni in tema di incompatibilita' di cui all'articolo 42-quater, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, hanno effetto per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari attualmente in servizio decorsi nove mesi dalla scadenza del triennio di nomina in corso".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-35

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Art. 35 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo