Capo VI

Art. 31

In vigore dal 21 mar 1998
1. Salvo quanto previsto dall' del presente decreto, nella legge 10 aprile 1951, n. 287 i riferimenti al pretore e alla pretura sono sostituiti, rispettivamente, dai riferimenti al presidente del tribunale e al tribunale.
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Art. 31 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo