Sez. V

Art. 42

In vigore dal 21 mar 1998
1. L'ufficio del pretore è mantenuto per la definizione dei procedimenti pendenti alla data di efficacia del presente decreto che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-42

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