Art. 9
Capo II

Art. 9

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In vigore dal 21 mar 1998
1. L' del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente: ". (Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario). - Il tribunale ordinario: a) esercita la giurisdizione in primo grado e in appello, contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace, in materia civile; b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale; c) esercita le funzioni di giudice tutelare; d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-9