Capo XI
Art. 209
217 / 249In vigore dal 21 mar 1998
1. Il comma 1 dell' delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:
"1. L'organico delle sezioni di polizia giudiziaria è costituito da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell'organico delle procure della Repubblica.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-209