Capo XIII

Art. 220

In vigore dal 24 lug 1999
1. Se, alla data indicata dal comma 2-bis dell', è stata fissata o è iniziata l'udienza preliminare per un reato attribuito, secondo le nuove norme, alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, l'udienza è tenuta con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti. Il giudice, se deve disporre il rinvio a giudizio, emette decreto di citazione davanti al tribunale in composizione monocratica.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-220

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 220 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo