Capo XIII
Art. 220
228 / 249In vigore dal 24 lug 1999
1. Se, alla data indicata dal comma 2-bis dell', è stata fissata o è iniziata l'udienza preliminare per un reato attribuito, secondo le nuove norme, alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, l'udienza è tenuta con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti. Il giudice, se deve disporre il rinvio a giudizio, emette decreto di citazione davanti al tribunale in composizione monocratica.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-220