Capo XIII

Art. 224

In vigore dal 21 mar 1998
1. Nei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del presente decreto, l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere, nella prima udienza successiva a detta data, l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale; l'imputato può altresì presentare domanda di oblazione. 2. Si osservano le disposizioni previste dal titolo II del libro VI del codice di procedura penale e dall' comma 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in quanto applicabili.
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