Titolo V

Art. 230

In vigore dal 21 mar 1998
1. Salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, il potere dell'autorità giudiziaria di vidimare registri di pubbliche amministrazioni è trasferito al dirigente dell'ufficio cui è destinato il registro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-230

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Art. 230 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo