Art. 230
Titolo V

Art. 230

238 / 249
In vigore dal 21 mar 1998
1. Salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, il potere dell'autorità giudiziaria di vidimare registri di pubbliche amministrazioni è trasferito al dirigente dell'ufficio cui è destinato il registro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-230