Titolo V
Art. 230
238 / 249In vigore dal 21 mar 1998
1. Salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, il potere dell'autorità giudiziaria di vidimare registri di pubbliche amministrazioni è trasferito al dirigente dell'ufficio cui è destinato il registro.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-230