Capo II

Art. 234

In vigore dal 21 mar 1998
1. Il primo comma dell' del regio decretolegge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, è così modificato: a) nel n. 1 le parole "pretore, qualora il comune, in cui il notaio aveva la residenza, sia sede di pretura, e al conciliatore del comune medesimo negli altri casi" sono sostituite dalle parole "capo dell'archivio notarile del distretto in cui il notaio aveva la residenza"; b) il n. 2 è abrogato.
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Art. 234 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo