Capo II
Art. 234
25 / 249In vigore dal 21 mar 1998
1. Il primo comma dell' del regio decretolegge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, è così modificato:
a) nel n. 1 le parole "pretore, qualora il comune, in cui il notaio aveva la residenza, sia sede di pretura, e al conciliatore del comune medesimo negli altri casi" sono sostituite dalle parole "capo dell'archivio notarile del distretto in cui il notaio aveva la residenza";
b) il n. 2 è abrogato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-234