Art. 234
Capo II

Art. 234

25 / 249
In vigore dal 21 mar 1998
1. Il primo comma dell' del regio decretolegge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, è così modificato: a) nel n. 1 le parole "pretore, qualora il comune, in cui il notaio aveva la residenza, sia sede di pretura, e al conciliatore del comune medesimo negli altri casi" sono sostituite dalle parole "capo dell'archivio notarile del distretto in cui il notaio aveva la residenza"; b) il n. 2 è abrogato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-234