Capo VI

Art. 238

In vigore dal 21 mar 1998
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 è così modificato: a) nel primo comma dell' le parole "dal presidente del tribunale, o dal pretore" sono sostituite dalle parole "dal prefetto o da un suo delegato"; b) il secondo periodo del primo comma dell' è soppresso; c) nel secondo comma dell' le parole "magistrati in servizio presso la pretura circondariale, a riposo od onorari" sono sostituite dalle parole "dipendenti del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-238

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Art. 238 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo