Capo IV

Art. 21

In vigore dal 21 mar 1998
1. L' del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente: ". (Nomina e funzioni dei magistrati onorari della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario). - Alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere addetti magistrati onorari in qualità di vice procuratori per l'espletamento delle funzioni indicate nell' e delle altre ad essi specificamente attribuite dalla legge. I vice procuratori onorari sono nominati con le modalità previste per la nomina dei giudici onorari di tribunale. Ad essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies e 42-sexies.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-21

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Art. 21 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo