Capo IV

Art. 22

In vigore dal 21 mar 1998
1. Dopo l' del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è inserito il seguente: "Art. 71-bis. (Esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario presso la sola sede principale o sezione distaccata). - Il procuratore della Repubblica può stabilire che determinati vice procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni del pubblico ministero soltanto presso la sede principale del tribunale o presso una o più sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale e una o più sezioni distaccate. In tal caso, per i vice procuratori onorari che esercitano la professione forense l'incompatibilità di cui all'articolo 42-quater, secondo comma, è riferita unicamente all'ufficio o agli uffici presso i quali sono svolte le funzioni.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-22

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Art. 22 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo