Titolo VI

Art. 240

In vigore dal 21 mar 1998
1. Il primo e il secondo comma dell' della legge 25 aprile 1957, n. 283 sono sostituiti dai seguenti: "È istituita una tassa per la iscrizione a ruolo delle cause civili, nelle misure seguenti: a) cause avanti al tribunale lire 2.000; b) cause avanti alla corte di appello lire 3.000; c) cause avanti alla corte di cassazione lire 5.000. È istituita per i ricorsi per ingiunzione di competenza del tribunale una tassa nella misura di lire 600. La tassa di cui al primo e al secondo comma del presente articolo non è dovuta per i giudizi dinanzi al giudice di pace.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-240

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Art. 240 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo