Titolo VI
Art. 240
241 / 249In vigore dal 21 mar 1998
1. Il primo e il secondo comma dell' della legge 25 aprile 1957, n. 283 sono sostituiti dai seguenti:
"È istituita una tassa per la iscrizione a ruolo delle cause civili, nelle misure seguenti:
a) cause avanti al tribunale lire 2.000;
b) cause avanti alla corte di appello lire 3.000;
c) cause avanti alla corte di cassazione lire 5.000.
È istituita per i ricorsi per ingiunzione di competenza del tribunale una tassa nella misura di lire 600.
La tassa di cui al primo e al secondo comma del presente articolo non è dovuta per i giudizi dinanzi al giudice di pace.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-240