Art. 236
Capo IV

Art. 236

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In vigore dal 21 mar 1998
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è così modificato: a) negli , terzo comma, 56, primo, secondo, terzo e quarto comma, 57, primo, secondo, terzo e quarto comma, 58, terzo comma, 59, secondo comma, 60, primo comma, 62, terzo comma, 232, terzo comma, 239, secondo comma, e 240, primo comma, le parole "il pretore", "al pretore", "dal pretore" e "del pretore" sono rispettivamente sostituite, dove compaiono, dalle parole "la direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro", "alla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro", "dalla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro" e " della direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro"; b) il primo comma dell' è sostituito dal seguente: "Gli ispettori del lavoro e i funzionari da essi delegati i quali, per eseguire le inchieste previste dall', devono trasferirsi dalla propria sede, hanno diritto ad un'indennità nella misura ed alle condizioni stabilite dalle norme vigenti."; c) il secondo comma dell' e il terzo comma dell' sono abrogati; d) il primo comma dell' è sostituito dal seguente: "Le indennità di cui all' sono liquidate dalla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro."; e) nel primo comma dell' la parola "pretore" è sostituita dalle parole "pubblico ministero".
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