Capo III

Art. 97

In vigore dal 21 mar 1998
1. L'articolo 545 del codice di procedura civile è così modificato: a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto."; b) nel terzo comma le parole "dal pretore" sono sostituite dalle parole "dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-97

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Art. 97 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo