Capo III

Art. 96

In vigore dal 21 mar 1998
1. L'articolo 543 del codice di procedura civile è così modificato: a) nel n. 3 del secondo comma, la parola "pretore" è sostituita dalla parola "tribunale"; b) nel n. 4 del secondo comma, la parola "pretore" è sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione"; c) nel quarto comma, le parole "della pretura" sono sostituite dalle parole "del tribunale".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-96

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Art. 96 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo