Capo III
Art. 96
In vigore dal 21 mar 1998
1. L'articolo 543 del codice di procedura civile è così modificato:
a) nel n. 3 del secondo comma, la parola "pretore" è sostituita dalla parola "tribunale";
b) nel n. 4 del secondo comma, la parola "pretore" è sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione";
c) nel quarto comma, le parole "della pretura" sono sostituite dalle parole "del tribunale".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-96