Capo III

Art. 95

In vigore dal 21 mar 1998
1. Nel primo comma dell'articolo 520 del codice di procedura civile le parole "della pretura" e "pretore" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "del tribunale" e "giudice dell'esecuzione".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-95

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