Capo III

Art. 90

In vigore dal 21 mar 1998
1. L'articolo 484 del codice di procedura civile è così modificato: a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "La nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione."; b) il terzo comma è abrogato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-90

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