Capo III

Art. 89

In vigore dal 21 mar 1998
1. L'articolo 483 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 483. (Cumulo dei mezzi di espropriazione). - Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina. Se è iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza è pronunciata dal giudice di quest'ultima.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-89

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Art. 89 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo