Capo III
Art. 88
In vigore dal 21 mar 1998
1. Nell'articolo 482 del codice di procedura civile le parole "il capo dell'ufficio competente per l'esecuzione" sono sostituite dalle parole "il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-88