Sez. IV

Art. 86

In vigore dal 21 mar 1998
1. L'articolo 444 del codice di procedura civile è così modificato: a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore."; b) nel secondo e nel terzo comma la parola "pretore" è sostituita dalla parola "tribunale".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-86

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Art. 86 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo