Sez. IV

Art. 85

In vigore dal 21 mar 1998
1. Negli articoli 433, primo comma, 434, secondo comma, 435, primo comma, e 439 del codice di procedura civile le parole "al tribunale", "del tribunale" e "il tribunale" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "alla corte di appello", "della corte di appello" e "la corte di appello".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-85

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Art. 85 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo