Capo III
Art. 90
36 / 249In vigore dal 21 mar 1998
1. L'articolo 484 del codice di procedura civile è così modificato:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione.";
b) il terzo comma è abrogato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-90