Capo III
Art. 98
In vigore dal 21 mar 1998
1. Il primo comma dell'articolo 548 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Se il terzo non compare all'udienza stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice, su istanza di parte, provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-98