Art. 98
Capo III

Art. 98

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In vigore dal 21 mar 1998
1. Il primo comma dell'articolo 548 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Se il terzo non compare all'udienza stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice, su istanza di parte, provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-98