Capo IV
Art. 103
In vigore dal 21 mar 1998
1. Nel primo comma dell'articolo 654 del codice di procedura civile le parole "del giudice di pace, del pretore o del presidente" sono sostituite dalle parole "del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-103