Capo IV

Art. 105

In vigore dal 21 mar 1998
1. Negli articoli 660, quarto comma, 688, primo comma, 703, 755, 757, primo comma, 758, secondo comma, 759, primo comma, 761, 762, primo comma, 763, primo comma, 764, primo, secondo e terzo comma, 767, secondo comma, 772, secondo comma, 776, 782, rubrica, primo e secondo comma, e 783, primo comma, del codice di procedura civile la parola "pretore" è sostituita dalla parola "giudice".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-105

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Art. 105 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo