Capo IV

Art. 107

In vigore dal 21 mar 1998
1. L'articolo 669-ter del codice di procedura civile è così modificato: a) nel secondo comma, la parola "pretore" è sostituita dalla parola "tribunale"; b) nel quarto comma, le parole "o al pretore dirigente" sono soppresse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-107

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Art. 107 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo