Capo IV

Art. 104

In vigore dal 21 mar 1998
1. Negli articoli 694, 695, 696, secondo comma, 697 e 745, primo e terzo comma, del codice di procedura civile sono soppresse, dove ricorrono, le parole ", il pretore" e "al pretore o".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-104

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Art. 104 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo