Capo IV
Art. 100
In vigore dal 21 mar 1998
1. L'articolo 637 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 637. (Giudice competente). - Per l'ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.
Per i crediti previsti nel n. 2 dell'articolo 633 è competente anche l'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.
Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-100