Titolo III

Art. 62 quater.2

Prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco

In vigore dal 4 ott 2024
1. I prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina, con esclusione di quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono assoggettati a imposta di consumo nella stessa misura prevista dall'decies, comma 3, per i prodotti di cui all', comma 1, lettera e-bis), nel rispetto del criterio di equivalenza ivi previsto. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è indicata la misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il 1° marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette. 2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1: a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale; b) il soggetto cedente che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo: 1) per i prodotti provenienti da uno Stato dell'Unione europea, direttamente, se il medesimo soggetto cedente ha sede nel territorio nazionale; 2) per i prodotti provenienti da un altro Stato dell'Unione europea, per il tramite di un rappresentante fiscale, se il medesimo soggetto cedente non ha sede nel territorio nazionale; c) l'importatore, per i prodotti provenienti da Paesi terzi. 3. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), numero 1), sono preventivamente autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui, rispettivamente, sono realizzati o introdotti i prodotti di cui al comma 1. A tal fine, i medesimi soggetti presentano all'Agenzia, esclusivamente in forma telematica, un'istanza in cui indicano, oltre ai propri dati identificativi, il possesso dei requisiti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati stabiliti dall' del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, l'ubicazione del deposito in cui si intende fabbricare o introdurre i prodotti di cui al comma 1, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al medesimo comma 1 che si intende realizzare o immettere in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall' del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, lettera b), numero 2), designato dal soggetto cedente di cui al medesimo comma 2, lettera b), numero 2), è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il medesimo rappresentante presenta all'Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui indica i propri dati identificativi e quelli del predetto soggetto cedente, il possesso dei requisiti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati stabiliti dall' del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da altri Stati dell'Unione europea che si intende immettere in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall' del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 5. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c), è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine, il medesimo soggetto presenta all'Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui indica i propri dati identificativi, il possesso dei requisiti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati stabiliti dall' del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi che si intende immettere in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall' del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 6. I soggetti obbligati di cui al comma 2, lettere a) e b), numero 1), prestano una cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e comunque non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, lettera b), numero 2), presta una cauzione in misura non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Le cauzioni di cui al presente comma sono prestate con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348. 7. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, verificata l'idoneità della cauzione prestata, rilascia ai soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza e qualora ricorrano le condizioni, l'autorizzazione richiesta attribuendo al soggetto istante un codice d'imposta. 8. L'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al comma 7 è revocata in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo di cui al comma 1. La medesima autorizzazione decade nel caso in cui i soggetti autorizzati perdano il possesso dei requisiti soggettivi di cui ai commi 3, 4 e 5 o qualora venga meno la cauzione di cui al comma 6. 9. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2, lettere a) e b), l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto medesimo deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta. 10. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi, l'imposta di cui al comma 1 è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine. 11. I prodotti di cui al comma 1 destinati a essere immessi in consumo nel territorio nazionale sono inseriti, su istanza dei soggetti di cui al comma 2, in una specifica tabella di commercializzazione; nella medesima istanza è indicata la denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. L'inserimento dei prodotti di cui al presente comma nella tabella di commercializzazione è effettuato solo per i prodotti di cui è consentita la vendita per il consumo nel territorio nazionale. 12. L'immissione in consumo per i prodotti di cui al comma 1 si verifica: a) all'atto della cessione degli stessi alle rivendite di cui al comma 16; b) all'atto della definitiva importazione per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea. 13. Per i prodotti di cui al comma 1 si applicano, per la presentazione e la vendita, i requisiti di cui all', comma 6, lettera c), del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, nonché le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell' del medesimo decreto; trovano altresì applicazione, per la riduzione dell'offerta e la tutela dei minori, le disposizioni di cui all' del medesimo decreto legislativo. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi delle disposizioni di cui all', per quanto applicabili. 14. Il trasferimento dei prodotti di cui al comma 1 nella fase antecedente alla loro immissione in consumo è consentito esclusivamente dal deposito del soggetto di cui al comma 2, lettera a), al deposito del soggetto di cui al comma 2, lettera b), numero 1). 15. La circolazione e la vendita dei prodotti di cui al comma 1 è legittimata mediante applicazione di appositi contrassegni sui singoli condizionamenti. 16. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 ai consumatori finali è effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all' della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, dei prodotti di cui al comma 1. 17. Le disposizioni di cui all', commi 7-bis, 7-bis.1, 7-bis.2 e 7-bis.3, trovano applicazione anche per i prodotti di cui al comma 1 utilizzando i medesimi criteri di equivalenza ivi previsti. 18. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle previsioni di cui al presente articolo, sono stabiliti: a) il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3, 4 e 5; b) il contenuto e le modalità di presentazione della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 11; c) le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 15; d) le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili; e) le modalità attuative delle disposizioni in materia di prestazione delle cauzioni di cui al comma 6; f) la documentazione di accompagnamento e le modalità per la circolazione dei prodotti di cui al comma 1 nella fase antecedente alla loro immissione in consumo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-62-quater-2

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