Capo IV

Art. 40 sexies

Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati

In vigore dal 4 ott 2024
1. Ove, all'interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici, sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni del presente testo unico, nonché delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli , commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, o di altre leggi speciali in materia, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in violazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste è disposta, dal competente organo dell'Amministrazione finanziaria, la chiusura dell'esercizio presso il quale è stata riscontrata la violazione ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio stesso per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a un mese. 2. Nel caso di successiva violazione, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a due mesi. 3. Ove la contestazione di cui al comma 1 avvenga più di due volte, può essere disposta la chiusura definitiva dell'esercizio. 4. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammesso ricorso amministrativo. 5. L'inosservanza dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio o del provvedimento di chiusura, di cui ai commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-40-sexies

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo