Titolo III

Art. 62 quater.1

Imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina

In vigore dal 1 gen 2026
1. I prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Ai fini della determinazione dell'imposta di cui al presente comma si tiene conto anche del peso degli involucri, se presenti. 2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta: a) il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale; b) l'importatore, per i prodotti di cui al medesimo comma 1 provenienti da Paesi terzi; c) il soggetto cedente, che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel territorio nazionale autorizzato ai sensi del comma 4, per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da un altro Stato dell'Unione europea. c-bis) il soggetto avente sede nel territorio nazionale, autorizzato ai sensi del comma 4-bis ad effettuare l'immissione in consumo dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea. 3. Il soggetto che intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1 è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono realizzati i prodotti di cui al comma 1. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla medesima Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 16, il possesso dei requisiti stabiliti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati dall' del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, l'ubicazione del deposito in cui si intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 che intende realizzare, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall' del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, lettera c), designato dal soggetto cedente i prodotti di cui al comma 1 provenienti da un altro Stato dell'Unione europea, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il medesimo rappresentante presenta alla medesima Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 16, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall' del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi dell'Unione europea che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall' del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 4-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono introdotti i prodotti di cui al comma 1. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla predetta Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 16, le generalità del rappresentante legale, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall' del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, l'ubicazione del deposito in cui si intende ricevere i prodotti di cui al comma 1, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da Stati dell'Unione europea che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall' del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 4-ter. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettuati i controlli di competenza e verificata l'idoneità della cauzione prestata ai sensi del comma 5, rilascia ai soggetti di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, l'autorizzazione richiesta ai sensi dei medesimi commi 3, 4 e 4-bis, attribuendo altresì un codice d'imposta. 5. Il soggetto obbligato di cui al comma 2 è tenuto a garantire il pagamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta di cui al comma 1 mediante la costituzione di cauzioni ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348. Per il fabbricante e per il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), la cauzione è pari al 10 per cento dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e comunque non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Per il rappresentante fiscale, la cauzione è determinata in misura corrispondente alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. 6. L'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui ai commi 3, 4 e 4-bis è revocata in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo di cui al comma 1. La medesima autorizzazione decade nel caso in cui i soggetti autorizzati perdano il possesso di uno o più requisiti soggettivi di cui ai commi 3, 4 e 4-bis o qualora venga meno la garanzia di cui al comma 5. 7. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2, diversi dagli importatori, l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto medesimo deve presentare ai fini dell'accertamento entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta. 8. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi, l'imposta di cui al comma 1 è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine. 9. I prodotti di cui al comma 1 destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale sono inseriti in un'apposita tabella di commercializzazione. A tal fine il fabbricante e, per i prodotti provenienti da Paesi terzi, l'importatore chiedono l'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella predetta tabella indicando la denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. Allo stesso adempimento sono tenuti il rappresentante di cui al comma 2, lettera c), e il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), per i prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Stati dell'Unione europea, che il soggetto cedente di cui al comma 2 e il soggetto di cui al medesimo comma 2, lettera c-bis), intendono immettere in consumo nel territorio nazionale. L'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione è effettuato solo per i prodotti di cui è consentita la vendita per il consumo nel territorio nazionale. 9-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), può solo ricevere i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Stati dell'Unione europea, dei quali effettua l'immissione in consumo nel territorio nazionale attraverso la cessione dei medesimi prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13 ai fini della successiva vendita ai consumatori finali. Anche per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale, l'immissione in consumo si verifica all'atto della cessione degli stessi prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13, mentre per i prodotti di cui al comma 1 importati da Stati non appartenenti all'Unione europea la predetta immissione si verifica all'atto dell'importazione degli stessi. 9-ter. Per la circolazione dei prodotti di cui al comma 1, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e c-bis), il mittente è tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'imposta di consumo gravante sui prodotti spediti in misura pari al 100 per cento di tale imposta. Le spedizioni tra depositi autorizzati sono comunicate, in forma telematica, con cadenza trimestrale, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con indicazione delle quantità e della tipologia dei prodotti spediti dai depositi. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità per la trasmissione delle comunicazioni. 10. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata mediante applicazione di appositi contrassegni di legittimazione sui singoli condizionamenti. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità per l'approvvigionamento dei predetti contrassegni di legittimazione. 11. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni dell', per quanto applicabili. 12. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 è effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all' della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2025, N. 199. 13. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1, anche unitamente ai prodotti di cui all'; b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio. 13-bis. Per i soggetti che gestiscono gli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13, l'autorizzazione alla vendita dei prodotti di cui al comma 1 ha durata pari a quattro anni con possibilità di rinnovo. 13-bis.1. È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, dei prodotti di cui al comma 1 ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. In caso di rilevazione di offerta di prodotti di cui al comma 1 in violazione del presente comma, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si applica l'articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 13-bis.2. Salvo che il fatto costituisca reato, al fabbricante e all'importatore che vendono a distanza i prodotti di cui al comma 1 ai consumatori, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 150.000. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto distributore o al rivenditore che vendono a distanza i prodotti di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000. 14. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al comma 13, agli esercizi di cui al medesimo comma è consentita la prosecuzione dell'attività. 15. Le disposizioni degli articoli 84 e 85 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli , commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, si applicano ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141. 15-bis. Fuori dai casi di cui al comma 15, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1 all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all', commi 1, 2, 3 e 4, e all', secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. Si applica la disciplina di cui all'. 15-ter. Si applicano le disposizioni di cui all', quando le condotte ivi descritte hanno ad oggetto i prodotti previsti dal comma 1, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. 15-quater. Si applicano, altresì, ai medesimi prodotti di cui al comma 1, le disposizioni di cui agli . 16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili in conformità a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto applicabili. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni del comma 5 e sono stabilite la documentazione di accompagnamento e le modalità con le quali i prodotti di cui al comma 1 sono movimentati, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e c-bis).

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l'art. 6, comma 6) che "Il termine di scadenza delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti contenenti nicotina di cui all'articolo 62-quater.1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, per i soggetti che gestiscono gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie di cui al medesimo articolo 62-quater.1, comma 13, che risultano in corso di validita' alla data del 1° gennaio 2026, e' differito di due anni". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-62-quater-1

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