Capo IV
Art. 40 quater
Circostanze attenuanti
In vigore dal 4 ott 2024
1. Le pene previste dall', commi 1 e 2, sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-40-quater